Nella presente sotto-sezione sono pubblicati i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara bandite da Consip Spa. La composizione delle commissioni relative alle iniziative bandite in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, è consultabile all’interno della pagina dedicata alla singola iniziativa, all’interno della sezione Bandi di gara e contratti.
CRITERI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEL SEGGIO DI GARA NELLE PROCEDURE BANDITE DALLA CONSIP PER L'AGGIUDICAZIONE DI CONVENZIONI/ACCORDI QUADRO/CONTRATTI PUBBLICI DI APPALTO/CONTRATTI DI CONCESSIONE
Regole aggiornate al 17 aprile 2023
La Consip S.p.A., considerato che:
- l’art. 77, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
- l’art. 77, co. 3 del D.Lgs. 50/2016, dispone che i commissari siano scelti:
- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;
- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente;
- l’art. 1 comma 1, lettera c), della legge n. 55 del 2019 ha sospeso fino al 31 dicembre 2020, l’applicazione del predetto comma 3 dell’art. 77, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; successivamente, il suddetto obbligo è stato sospeso fino al 30 giugno 2023 dall’art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020;
- l’art. 216, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 precisa che, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
- in forza di tale ultima disposizione, si rende dunque necessario definire dei criteri generali di nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati:
- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui al cit. art. 35, fino all’istituzione dell’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 78 del citato decreto;
- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35, o per quelli che non presentano particolare complessità, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà;
- nelle linee guida Anac n.3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” è previsto che il controllo della documentazione amministrativa possa essere svolto dal RUP, da un Seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante.
Pertanto, la Consip S.p.A., in alternativa alla nomina di un’unica Commissione cui è demandato l’intero procedimento di valutazione delle offerte, procederà per specifiche iniziative all’affidamento della verifica delle offerte dal punto di vista amministrativo a un Seggio di gara o all’apposito Ufficio e all’individuazione di una Commissione giudicatrice esclusivamente per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.
Conseguentemente la Consip S.p.A. ha adottato i seguenti criteri di nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici e del Seggio di gara:
Articolo 1 – Commissione nelle procedure di aggiudicazione
- La Consip S.p.A. nomina una Commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Articolo 2 – Composizione della Commissione
1. Le Commissioni giudicatrici sono sempre composte da 3 membri, salvo la necessità di portare il numero a 5 in presenza di gare caratterizzate da elementi di particolare complessità, tali da richiedere maggiore eterogeneità in termini di competenze.
2. I componenti sono selezionati tra il personale della Consip S.p.A. e sono individuati:
- il presidente, tra:
a) il personale dirigente
b) il personale preposto ad attività di coordinamento di aree o funzioni aziendali
c) il personale con inquadramento contrattuale livello A1 (ai sensi del CCNL Metalmeccanico) aventi, in quest’ultimo caso, i seguenti requisiti:
c.1 anzianità aziendale non inferiore ai 5 anni,
c.2 avere partecipato ad almeno 3 Commissioni di gara negli ultimi 3 anni, di cui almeno una con la modalità di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
c.3 aver preso parte ad apposito corso di formazione interna
Si precisa che, i dipendenti con inquadramento contrattuale livello A1 che hanno già ricoperto il ruolo di Presidente di gara potranno continuare a ricoprire tale ruolo anche se dovesse venire a mancare nel tempo il possesso del requisito b).
- i commissari diversi dal presidente, tra il personale dipendente.
3. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità o, in caso di gare su delega, di manifestata disponibilità di risorse da parte dell’Amministrazione, la Consip S.p.A. ricorrerà a funzionari di altre Amministrazioni, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, individuati con sorteggio attraverso un censimento pubblico ovvero, per gare su delega, tra una rosa fornita dall’Amministrazione delegante.
Articolo 3 – Selezione dei componenti della Commissione
La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione e alternanza. A tal fine il dipendente selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per più di due edizioni consecutive della stessa gara, fermo restando, in ogni caso, che per ciascuna gara la commissione dovrà variare dei 2/3 dei membri rispetto alla precedente edizione. I commissari nominati per una fase di procedura bifasica (es. accordo quadro) non potranno essere nominati per la seconda fase (es. appalto specifico).
I commissari - incluso il Presidente - non devono avere svolto né possono svolgere alcuna altra funzione/incarico tecnico o amministrativo relativamente all’appalto del cui affidamento si tratta; quindi, non possono essere nominati commissari:
- il CM responsabile dell’iniziativa di gara;
- il Responsabile di Area del CM, ove abbia mantenuto rapporti con il mercato della fornitura ai fini della predisposizione della documentazione di gara;
- il RdP relativo alla specifica gara;
- coloro che hanno partecipato alla stesura della documentazione di gara;
- coloro che eseguono l’eventuale collaudo/verifica della fornitura/servizio oggetto della gara;
- coloro che hanno partecipato al gruppo di lavoro di sviluppo dell’iniziativa.
Articolo 4 – Requisiti dei componenti della Commissione
- Per le iniziative che prevedono la modalità di aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i componenti della commissione di gara, incluso il presidente, devono essere esperti nello specifico settore a cui afferisce l’oggetto del contratto.
- I componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 77, co. 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e, a tal fine, per l’accettazione dell’incarico e per il conseguente perfezionamento e spiegamento di effetti dell’atto di nomina, devono rendere apposita dichiarazione recante l’indicazione dell’insussistenza delle suddette clausole.
Si precisa che costituiscono cause di incompatibilità e quindi di astensione:
- avere intrattenuto nel corso dei 12 mesi precedenti un rapporto di lavoro – subordinato, parasubordinato o autonomo – con uno dei partecipanti all’iniziativa di gara;
- avere in gestione[1], contestualmente, un contratto stipulato con uno dei fornitori partecipanti alla gara;
unitamente a tutte quelle elencate nella Scheda di incompatibilità/conflitto di interessi che ogni Presidente/commissario dovrà firmare all’atto di insediamento della Commissione stessa.
Articolo 5 – Nomina dei componenti della Commissione
I componenti sono nominati dall’Amministratore Delegato della Consip S.p.A. con apposito atto che si perfeziona e diviene idoneo a produrre effetti, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, una volta che sia stata presa visione dell’elenco delle offerte pervenute e ove non sussistano cause di incompatibilità/conflitto di interessi, con l’accettazione da parte dei candidati individuati al ruolo di commissario.
Articolo 6 – Composizione e nomina del Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa
- Per specifiche iniziative, la Consip S.p.A. nomina un Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa.
- I componenti del Seggio di gara sono nominati dall’Amministratore Delegato della Consip S.p.A. con apposito atto che si perfeziona e diviene idoneo a produrre effetti, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, una volta che sia stata presa visione dell’elenco delle offerte pervenute e, ove non sussistano cause di incompatibilità e di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 D. Lgs. n. 50/2016 e del Codice etico della Consip S.p.A..
- Il Seggio di gara, composto da tre dipendenti della Consip S.p.A., è presieduto dal Responsabile del Procedimento dell’iniziativa.
[1] Il termine “gestione” deve intendersi riferito alle risorse che si occupano della gestione dei contratti all’interno della Divisione Promozione Contratti