Dal 2016 le amministrazioni pubbliche hanno la possibilità di negoziare sul Mepa – oltre a beni e servizi - anche lavori di manutenzione, facoltà introdotta dalla Legge di stabilità 2016. Lo scopo di un contratto per “lavori di manutenzione” è quello di realizzare un singolo intervento o un insieme di interventi consistenti nella riparazione e/o adeguamento di un impianto/immobile/manufatto: si tratta dunque di interventi di manutenzione “ordinaria” e“straordinaria", che escludono quelli di restauro e risanamento conservativo e le ristrutturazioni edilizie e urbanistiche.

Fra i sette i bandi istituiti - manutenzioni edili; stradali, ferroviarie ed aeree; idrauliche, marittime e reti gas; impianti; ambiente e territorio; dei beni del patrimonio culturale e opere specializzate - i lavori per i “Beni del patrimonio culturale” riguardano in particolare le attività e gli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti (art.29 comma 3 del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio).

L’intervento di manutenzione è preceduto dalla predisposizione di un progetto esecutivo che contiene i dettagli dei lavori da realizzare, il costo previsto, il cronoprogramma e il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

Le imprese, per abilitarsi al bando, devono possedere i requisiti relativi alla categoria merceologica di abilitazione OG2 – Restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela, che comprende le lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.

Gli operatori economici devono quindi possedere “Requisiti di ordine generale e idoneità professionale” (non sussistenza dei motivi di esclusione; iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero presso i competenti ordini professionali, ovvero dichiarazione di svolgere attività professionale non organizzata in ordini o collegi per attività inerenti la categoria di abilitazione; non sussistenza della causa interdittiva) e “Requisiti di capacità tecnica” (possesso della qualificazione SOA e/o possesso di ulteriori abilitazioni ed autorizzazioni eventualmente previste dalla normativa vigente).

Per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, le amministrazioni possono negoziare i lavori tramite Trattativa diretta (Td) e Richiesta di offerta (Rdo).

Per importi inferiori a 40mila euro è consentito l'affidamento diretto; per importi compresi tra 40e 150mila euro è consentito l’affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi; per importi compresi tra 150mila e 350mila euro è consentita la procedura negoziata e l'invito deve essere rivolto almeno a 10 operatori economici; per importi compresi tra 350mila e 1.000.000 di euro è consentita la procedura negoziata e l'invito deve essere rivolto almeno a 15 operatori economici.

 

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